Informazioni sulla normativa
In Italia, tutte le situazioni di detenzione di sostanze stupefacenti non riconducibili al solo uso personale costituiscono un illecito penale (cioè un reato). La detenzione di sostanze stupefacenti a fini di consumo privato è invece un illecito amministrativo, che prevede comunque sanzioni severe e conseguenze da non sottovalutare, come la sospensione o il divieto di ottenere uno o più documenti fra
- patente / patentino di guida,
- porto d'armi,
- passaporto e carta d'identità a fini di espatrio,
- permesso di soggiorno per gli stranieri.
Il sistema sanzionatorio del DPR 309/90 in vigore per le sostanze stupefacenti è il seguente:
a) irrilevanza penale dell’uso personale delle sostanze stupefacenti, senza rilievo diretto del quantitativo detenuto;
b) illiceità penale delle diverse condotte descritte all’art. 73 comma 1 (ivi compresa la detenzione illecita), se diverse dall’uso personale, sanzionata:
- per le droghe elencate nelle tabelle I e III:
- ai sensi del comma 1, con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni (dalla data di sostituzione della lira: euro 25.822) a lire cinquecento milioni (euro 258.228);
- nell’ipotesi lieve prevista dal comma 5, con la reclusione sei mesi a 4 anni e con la multa da 1.032 a 10.329 € senza distinzione fra droghe.
- per le droghe elencate nelle tabelle II e IV:
- ai sensi dei commi 1 e 4, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire dieci milioni (euro 5.164) a lire centocinquanta milioni (euro 77.468);
- nell’ipotesi lieve prevista dal comma 5, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 1032 a 10.329 € senza distinzione fra droghe.
La cannabis rientra ora nell’elenco delle sostanze in Tabella II.
La sentenza della Corte Costituzionale che fa tornare in vigore la normativa abrogata nel 2006 non incide sulla nozione di uso personale. Rimane la irrilevanza penale (cioè non è reato) ogni detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, indipendentemente dalla quantità di sostanza detenuta. Ovviamente, la quantità particolarmente rilevante della sostanza, può però rilevare, ai fini probatori, proprio per stabilire la sussistenza della destinazione ad uso personale; rimangono anche le sanzioni amministrative. La sentenza non incide nemmeno sulla illiceità della coltivazione, che di massima rimane reato.
Con il dl 20 marzo 2014, n. 36, il Ministero della Salute ha emanato disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2014). In tale decreto vengono apportate le modificazioni al testo unico di DPR 309/90 necessarie dopo la sentenza.