Cannabis e danni alla salute

In collaborazione con
Laboratorio Tossicologia Forense Xenobiocinetica Clinica
Progetto NPS 2018 - Multicentrica di Ricerca
DPA - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Uso di cannabis e guida di veicoli

L’ART. 75 - Se la sostanza stupefacente è detenuta per uso personale la legge (art. 75 del DPR 309/90) prevede la sospensione o il divieto di ottenere uno o più documenti fra patente, porto d’armi, passaporto e carta d’identità a fini di espatrio, permesso di soggiorno per gli stranieri. La durata della sanzione va da un periodo minimo di un mese al massimo di 12 mesi; nel caso delle patenti di guida la sospensione può durare fino a tre anni. Inoltre, nel caso in cui la persona, al momento del fermo, abbia la disponibilità immediata di un veicolo, la legge prevede il ritiro immediato della patente per 30 giorni, e, nel caso di un ciclomotore, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo (sempre per 30 giorni).
Le sanzioni vengono comminate dal Prefetto a seguito di una segnalazione da parte degli organi di  pubblica sicurezza che hanno accertato l’illecito amministrativo.
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l’interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive. Successivamente si viene chiamati a colloquio. Nel caso di minorenni, sono invitati al colloquio anche i genitori.
Contro le sanzioni comminate dal Prefetto è possibile far ricorso entro 10 giorni dalla notifica, presso il giudice di pace (comma 9 art.75 del DPR 309/90).

Da segnalare che la legge 49/2006 ha inserito l’articolo 75bis che prevede la possibilità per il Questore di comminare misure di sicurezza, nei confronti di persone considerate “pericolose” in quanto già condannate, anche in via non definitiva, per reati contro la persona, il patrimonio, o che abbiano già violato il testo unico sugli stupefacenti, o siano destinatari di misure di prevenzione o sicurezza. In questo caso, le misure applicate, che possono durare fino a due anni, riguardano: l’obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana in Questura o in caserma, il divieto di frequentare determinati locali, il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, l’obbligo di rientrare in casa a una certa ora o il divieto di condurre veicoli a motore. Tali misure di sicurezza, ad ogni modo, devono essere convalidate dal giudice di pace.
A chi viene trovato in possesso di una piccola quantità di sostanze stupefacenti per uso personale, le autorità di pubblica sicurezza contestano una violazione amministrativa. Questo comporta: il sequestro della sostanza (che verrà analizzata per verificare che si tratti effettivamente di sostanza stupefacente e stabilire la quantità di principio attivo); la segnalazione al Nucleo operativo tossicodipendenze della Prefettura (Not) e la successiva convocazione in Prefettura per un colloquio con un assistente sociale.

In caso di prima segnalazione, il Prefetto può archiviare il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze, oppure emanare le sanzioni previste. L’ammonimento può essere adottato solo per la prima segnalazione e solo per chi si presenta al colloquio. Si tratta, comunque, di una facoltà del Prefetto, non di un obbligo, quindi ogni Prefettura ha le sue prassi.  Tendenzialmente, in caso di prima segnalazione per possesso di una piccola quantità di derivati della cannabis si verrà ammoniti; in caso di altre droghe, no. Per questo motivo nella raccomandata che la Prefettura invia alla persona segnalata fissando il colloquio, viene esplicitamente indicata la possibilità di presentare documentazione rilasciata dai Servizi per le dipendenze che attesti l’esito favorevole dello svolgimento di un programma “terapeutico e socio-riabilitativo” o “educativo-informativo”; tale documentazione viene valutata, insieme ad altri elementi, per decidere se applicare o meno le sanzioni e in quale misura. In pratica, la persona deve essersi rivolta al Sert ed avere attivato e completato un programma al termine del quale potrà dimostrare di aver abbandonato l’uso di sostanze.

In caso non ci si presenti al colloquio in Prefettura, scattano le seguenti sanzioni: sospensione della patente (fino a 3 anni), del passaporto o del porto d’armi (fino a 1 anno). è utile anche sapere che chi è oggetto di sanzioni amministrative ex art.75 non può conseguire la patente né il patentino; nel caso le sanzioni arrivino dopo il rilascio, il Prefetto dispone la revoca della patente (art. 120 del Codice della Strada), e quindi per riottenere questo documento sarà necessario partire da zero e sostenere nuovamente l’esame di guida.
Secondo la legge, dalla seconda volta in poi che si viene colti in possesso di sostanze non c’è possibilità di chiudere la vicenda con un ammonimento, ma devono essere applicate le sanzioni previste dalla legge.
La scelta del tipo di sanzione da applicare (e quindi del documento da sospendere) viene fatta dal Prefetto. Tuttavia, chi deve usare la patente di guida per lavoro può chiedere che quel documento non gli venga sospeso dimostrando che gli è indispensabile. Un lavoratore dipendente dovrà presentare una dichiarazione del datore di lavoro, mentre un lavoratore autonomo potrà fare un’autocertificazione documentando il tipo di attività svolta.

La Prefettura, quando applica la sospensione della patente per l’art. 75, deve comunicare tale sospensione alla Motorizzazione Civile. Quest’atto formale può avere conseguenze molto sgradevoli per chi guida perché la Motorizzazione può chiedere alla persona segnalata di recarsi periodicamente davanti alla Commissione medica locale, che verifica se la persona sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’idoneità alla guida. è una iter lungo e costoso che può andare prolungarsi anche diversi anni. La segnalazione alla Motorizzazione può essere fatta anche nel caso in cui la patente non fosse stata sospesa per motivi di lavoro.

Bibliografia